Art. 19.

      1. L'articolo 24-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 24-sexies. - (Promozione a sovrintendente). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica».